Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020 prevede interventi su 4 aree principali e altre misure settoriali.

I provvedimenti introdotti, che si aggiungono a quelli già adottati con i precedenti Decreti Legge, sono volti a potenziare il Sistema Sanitario Nazionale, la Protezione Civile e altri soggetti pubblici impegnati nell’emergenza, a sostenere i lavoratori, a supportare le famiglie e le imprese medio-piccole tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia, a sospendere gli obblighi di versamento previdenziale e tributario.

Ecco le misure che si riferiscono a lavoratori e aziende.

Cassa integrazione in deroga

Viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria

Assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”

È esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;

Indennizzo di 600 euro e reddito di ultima istanza

Il primo è riconosciuto su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. Riguarda professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Per tutti i professionisti esclusi da questa misura e quelli iscritti agli ordini, è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale.

Malattia

Si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020).

Permessi mensili

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;

Adempimenti

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo).

Disapplicazione della ritenuta d’acconto

Vale per i professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile

Sospensione dei termini 

Per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;

 Premi ai lavoratori

Vale per i lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati)

Sanificazione e sicurezza sul lavoro

Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.

Affitti commerciali

A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.