
Restano invariati i termini per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi, che per legge va effettuata dal 15 aprile al 15 maggio di ogni anno.
Le norme di contenimento del Coronavirus non prevedono al momento una proroga, che è stata richiesta dalle associazioni di categoria.
Tenendo conto che al momento la circolazione resta limitata ai casi di comprovata necessità lavorativa, di salute o personale, e in vista del parziale allentamento delle misure restrittive a partire dal 4 maggio, il cambio delle gomme potrà avvenire:
- Prima del 4 maggio se il veicolo è indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa, fermo restando il rispetto di tutte le altre disposizioni governative
- Dal 4 al 15 maggio in tutti gli altri casi
- Per i veicoli che montano pneumatici 4 stagioni, non è necessaria la sostituzione
Le officine rientrano tra le attività autorizzate alla prosecuzione dell’attività lavorativa. È consigliabile programmare l’intervento di sostituzione su appuntamento, per evitare code, attese e assembramenti.
Agli agenti di commercio che circolano per lavoro è consigliato, per comprovare le esigenze lavorative ed evitare eventuali fraintendimenti con le forze dell’ordine, di tenere con sé della documentazione aggiuntiva che integra l’autocertificazione obbligatoria:
– una visura camerale, quale documento che certifica l’attività di agente di commercio
– una copia del contratto di agenzia o, in alternativa, se possibile, una dichiarazione della casa mandante (clicca per il fac simile) da cui si evinca il rapporto di agenzia e la zona di competenza
– come ulteriore accorgimento, non strettamente necessario, una agenda, anche elettronica, degli appuntamenti