Il DPCM del 26 aprile non è ancora in Gazzetta Ufficiale, ma tra le attività di cui consente la ripartenza dal 4 maggio 2020 c’è quella svolta dagli agenti di commercio.

Come spiega FNAARC in una nota, il codice Ateco 46, contenente la sottocategoria 46.1, identifica gli intermediari del commercio, che rientrano nell’elenco dei codici Ateco per i quali è consentito lo svolgimento dell’attività come risulta nell’allegato 3 dello stesso decreto.

A partire dal 4 maggio peraltro sarà consentito spostarsi anche in una regione diversa da quella in cui si risiede ma si conferma la necessità di motivare lo spostamento con comprovate esigenze lavorative che, in caso di controllo da parte di pubblici ufficiali, potrà avvenire attraverso la compilazione di apposita autodichiarazione.

L’elenco dei codici Ateco riferiti alle attività consentite (art. 2 comma 1 del decreto) può tuttavia essere modificato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell’Economia e Finanze.

In caso di controllo è sempre raccomandabile avere sempre a disposizione:

– copia del modulo di autodichiarazione (secondo il nuovo fac-simile di prossima emanazione)
– una visura camerale, quale documento che certifica l’attività di agente e da cui si desume il proprio codice ateco (Codice 46, sottocategoria 46.1)
– copia del contratto di agenzia o, in alternativa, se possibile, una dichiarazione della casa mandante da cui si evinca il rapporto di agenzia e la zona di competenza
– come ulteriore accorgimento, una agenda, anche elettronica, che comprovi gli appuntamenti

Prestare attenzione alle ordinanze locali, che potrebbero introdurre in merito agli spostamenti misure più restrittive rispetto a quelle nazionali, e alle disposizioni anti-contagio: usare mascherine, guanti, gel igienizzante e distanza di sicurezza, e verificare che vengano adottate queste disposizioni anche presso i luoghi visitati.