Alla cessazione del rapporto, sia a termine sia a tempo indeterminato, all’agente di commercio spetta un’indennità che viene disciplinata in modo diverso dal Codice Civile e dagli Accordi Economici Collettivi.

Secondo gli AEC Industria e Commercio, l’indennità per lo scioglimento del contratto è composta da tre emolumenti:

Indennità di risoluzione del rapporto (Firr)

Riconosciuta all’agente anche se non vi sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato e calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione. 

Indennità suppletiva di clientela

Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’Agente, sarà corrisposta direttamente dalla preponente all’Agente in aggiunta all’indennità FIRR sopra descritta. È da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto. 

Indennità meritocratica

Riconosciuta ed erogata solo qualora l’attività dell’agente abbia comportato un aumento di fatturato con la clientela esistente e/o con clientela di nuova acquisizione e, in ogni caso, qualora l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità di suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 c.c. 

Per richiedere le indennità di fine rapporto, l’agente deve rispettare 2 termini: uno breve e uno lungo. 

Entro il termine breve di 1 anno, che decorre da quando cessa effettivamente il rapporto (non da quando parte il preavviso) l’agente deve, a pena di decadenza, fare richiesta scritta di pagamento delle indennità. Il secondo termine è quello “ordinario” di 10 anni che incomincia a decorrere dalla cessazione del rapporto. 

Rimandiamo al sito di FNAARC, da cui sono tratte queste informazioni, per ulteriori approfondimenti e per richiedere assistenza.