In attesa del Decreto Rilancio, che potrebbe introdurre nuove proroghe, ecco quali sono le scadenze che gli ultimi decreti hanno prorogato.

La circolare 11/2020 dell’Agenzia delle Entrate conferma che è possibile differire al 30 giugno, senza sanzioni, gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio. Quindi:

−la presentazione della dichiarazione annuale IVA; 

−la presentazione del modello TR; 

−la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020; 

−la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020

Il differimento di questi adempimenti è possibile indipendentemente dall’andamento del fatturato.

Anche i versamenti dell’IVA e delle ritenute alla fonte possono essere differiti al 30 giugno, purché il calo del fatturato sia stato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020, confrontati singolarmente con gli stessi mesi del 2019. 

Si potrà pagare anche in cinque rate a partire da giugno, senza di sanzioni e interessi. 

In assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, chiarisce la circolare, gli uffici non potranno liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge. 

Il Messaggio n. 1754 dell’INPS fornisce invece istruzioni operative sulla sospensione dei termini dei versamenti previdenziali in scadenza il 18 maggio.

Le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del decreto-legge n. 23/2020 (Decreto Liquidità), in relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. 

Quindi il requisito resta la riduzione del 33% del fatturato, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta: la sospensione si può applicare anche per un solo mese.

I versamenti di maggio sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.

Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.