Ecco le principali misure previste dal Decreto Rilancio che sono di interesse per gli agenti di commercio. Come ribadisce FNAARC nella guida pubblicata sul suo sito (che riportiamo di seguito), per le modalità di erogazione delle indennità si attendono le circolari di INPS e Agenzia delle Entrate, oltre ai chiarimenti che saranno forniti dai Ministeri Competenti.



Indennita’ lavoratori autonomi (art 84)

Per coloro che hanno beneficiato dell’indennità pari a 600€ per il mese di marzo, la stessa viene estesa anche al mese di aprile.

Contributo a fondo perduto (art.25)

Vengono stanziati 6,2 miliardi di euro a favore di soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, che non hanno cessato l’attività prima del 31 marzo 2020. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato di aprile 2020 sia sceso del 33% rispetto a quello di aprile 2019 e a chi abbia iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019. L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
  • 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milioni di euro
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro

Il contributo minimo, che verrà erogato a giugno dall’Agenzia delle Entrate e non concorrerà alla formazione della base imponibile, è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise (art 123)

Vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Disposizioni in materia di IRAP (art 24)

Alle imprese che hanno un fatturato compreso fra 0 e 250 milioni di euro viene cancellata la rata di saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’Irap dovuta a Giugno 2020

Versamenti sospesi fino a settembre (art 126)

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

Credito d’imposta sugli affitti commerciali (art 28)

Ai soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo.
Il credito d’imposta è parametrato all’importo versato a marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art 120)

E’ previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Sono stati stanziati 2 miliardi per questa misura.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art 125)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Ecobonus e sismabonus al 110% (art. 119)

Detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico e altri interventi di efficientamento energetico.

Ndr: Riguardo all’ecobonus, secondo l’interpretazione corrente gli interventi devono incrementare di 2 classi, o del massimo possibile, la classe energetica dell’edificio.