L’Agenzia delle Entrate chiarisce con la circolare n. 14 del 6 giugno 2020 i criteri di accesso al credito d’imposta sugli affitti commerciali, previsti dall’articolo 28 del Decreto Rilancio.  

Ai soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo; per gli affitti d’azienda con previsione di canone unitario, il credito d’imposta è pari al 30% per i canoni pagati di marzo, aprile e maggio.



Il credito d’imposta è parametrato all’importo versato a marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese; il credito d’imposta può dunque spettare anche per uno solo dei mesi elencati.

Chi può richiederlo

L’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale ricomprende gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, dunque anche le agenzie di rappresentanza, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Si ritengono inclusi nell’ambito soggettivo, fermo restando il limite dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche i soggetti in regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014), e gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa. Resta escluso l’accesso al credito a coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Ambito oggettivo di applicazione

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60%) in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo; dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda (30%), comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo(di seguito, in breve, canone per servizi o affitto d’azienda).