Uno dei contenuti più attesi del Decreto Rilancio è il superbonus previsto per le ristrutturazioni, che porta al 110% le detrazioni dell’Ecobonus per le spese sostenute per specifici interventi effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, con rimborsi in 5 anziché 10 anni. Prevista inoltre la possibilità di ottenere il credito d’imposta per un importo pari al 100% della spesa da sostenere, o ancora di cederlo all’impresa fornitrice a fronte di uno sconto in fattura. Il credito d’imposta sarà a sua volta cedibile dall’impresa a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito.

Per sapere come usufruire del Superbonus o accedere al credito d’imposta, si attendono le linee guida dell’Agenzia delle Entrate, che confermeranno definitivamente le misure di seguito elencate, e le modalità di accesso ai benefici fiscali.
Ambiti di applicazione
Il Superbonus del 110% non si applica a tutti gli interventi per cui è riconosciuto l’Ecobonus, ma solo a:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 dell’art. 119, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 dell’art. 119 ovvero con impianti di microcogenerazione.
Effettuando uno di questi tre interventi, che quindi riguardano le parti comuni dei condomini o gli edifici unifamiliari (solo locali non commerciali e abitazioni principali), si può richiedere il Superbonus del 110% anche per gli interventi che normalmente accedono all’ecobonus.
I proprietari di appartamenti di un condominio che effettua uno di questi tre interventi potranno accedere al bonus del 110% per gli altri lavori normalmente compresi nell’Ecobonus.
L’ambito soggettivo di applicazione comprende i condomìni, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, istituti autonomi di case popolari.
Impianti elettrici: quando spetta il Superbonus
Si può richiedere la detrazione del 110%, sempreché sia effettuato almeno uno dei suddetti 3 interventi, per l’acquisto e messa in opera di dispositivi domotici per il controllo da remoto degli impianti di produzione di ACS e climatizzazione, l’acquisto e l’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, per impianti fotovoltaici e sistemi d’accumulo.
Quando spetta il bonus casa del 50%
In caso contrario, i suddetti interventi accedono alla detrazione del 50%, come avviene per l’installazione di citofoni, videocitofoni, antintrusione e TVCC, sostituzione o messa a norma dell’impianto elettrico, interruttori differenziali, domotica, rivelatori di gas, ausili per la mobilità dei diversamente abili.