L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al Superbonus 110%, che riepiloga e chiarisce tutte le fattispecie introdotte dal Decreto Rilancio.

Il documento conferma le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione del 110% o, in alternativa, alla cessione del credito con sconto in fattura, e definisce con precisione l’ambito di applicazione: sì per gli immobili a uso abitativo, no per quelli a uso professionale (esclusa la partecipazione alle spese di interventi fatti su parti comuni di un condominio).



Tra i beneficiari rientrano anche i proprietari dei singoli appartamenti siti nei condomini, che possono richiedere l’agevolazione per un massimo di 2 unità abitative.

Il superbonus al 110% è riconosciuto per gli interventi documentati, sostenuti dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le tipologie di interventi definiti trainanti, ossia:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria;
  • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Chi effettua uno di questi interventi, può richiedere il superbonus anche per altre tipologie di lavori, che si definiscono “trainati”:

  • efficientamento energetico (il precedente ecobonus)
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.