Il Decreto Agosto prevede la possibilità di rateizzare ulteriormente i versamenti fiscali e contributivi, nonché il pagamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta già differiti al 16 settembre dal Decreto Rilancio.
Dunque, anche gli agenti di commercio che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi possono eseguire i versamenti che riguardavano i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione.
Il 50% può essere quindi versato, in alternativa:
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non è possibile il rimborso di quanto già versato.
Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi.
- in unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre 2020.
Per poter usufruire della proroga, occorre dimostrare:
- un calo di fatturato relativo al Marzo 2020 rispetto al Marzo 2019 e Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019
- di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni;
- di almeno il 50% sopra tale soglia;
- di essere soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.