Tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale e già iscritte al Registro delle imprese, che non hanno ancora comunicato la propria PEC, ora chiamata domicilio digitale, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, oppure pur avendolo dichiarato sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Lo prevede l’art. 37 del DL 76/2020 – Decreto “Semplificazioni” recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – ora all’esame finale della Camera, secondo cui il domicilio digitale/PEC diventa prerequisito necessario per svolgere l’attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese delle Camere di commercio.


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Entro il 1 ottobre 2020, tutte le tipologie di imprese iscritte al Registro dovranno comunicare il proprio domicilio digitale. Sanzioni per gli inadempienti.

Cos’è il domicilio digitale

È un concetto più ampio rispetto alla PEC che include, oltre allo stesso di Posta Elettronica Certificata, anche i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal Regolamento europeo eIDAS.

Si tratta quindi di un domicilio online, legato a un indirizzo di Posta Certificata, che funziona esattamente come un recapito ufficiale ma in formato elettronico.

Il nuovo decreto Semplificazioni prevede anche un inasprimento delle misure in caso di mancato adeguamento alle nuove disposizioni.

Domicilio digitale, sanzione e comunicazione d’ufficio

È prevista una sanzione amministrativa per le società e per le imprese individuali che non ottemperano, che fa venir meno il precedente sistema che prevedeva, in caso di mancata comunicazione della Pec al RI, la sola “sospensione” delle pratiche al Registro imprese.

Pertanto, ora, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale l’impresa incorrerà nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e nell’irrogazione di una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata, per le società (art. 2630 Codice civile), e, in misura triplicata, per le imprese individuali (art. 2194 Codice civile).

Ne deriva che gli importi delle sanzioni per ciascuno soggetto obbligato possono variare da:

  • da un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni);
  • da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) .

Se durante la vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo, il conservatore del Registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e con l’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo operativo.

Domicilio digitale: obbligo di regolarizzazione

Entro il 1 ottobre 2020 tutte le tipologie di imprese, che non hanno iscritto nel Registro Imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante, dovranno regolarizzare la propria posizione, acquisendo tale servizio dai certificatori accreditati Agid.

Per chi si mette in regola entro il 1° ottobre, la comunicazione del nuovo indirizzo avverrà senza costi con il servizio “Pratica-semplice” all’indirizzo www.registroimprese.it/pratica-semplice. 

Chi risulterà inadempiente dopo il 1° ottobre 2020 dovrà pagare la sanzione e il conservatore procederà con l’assegnazione d’ufficio di un indirizzo di domicilio digitale di sola ricezione dei documenti.