Il Decreto Sostegni, emanato dal Consiglio dei Ministri e in vigore da oggi 23 marzo 2021, che ha introdotto nuove misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro.
Il Decreto Sostegni ha eliminato il riferimento ai codici ATECO, innalzato a 10 milioni di euro la soglia massima di fatturato dei soggetti beneficiari, e riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA.
Nella sua interezza, il Decreto Sostegni si compone di cinque sezioni:
- sostegno alle imprese e all’economia
- disposizioni in materia di lavoro
- misure in materia di salute e sicurezza
- enti territoriali
- altre disposizioni urgenti
Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA
L’Articolo 1 del Decreto Sostegni – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA – riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, a condizione che l’ammontare medio mensile del fratturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti elencati sopra.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, è necessario presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti necessari previsti dal decreto. Tale istanza deve essere presentata, direttamente dal diretto interessato o da un intermediario, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100.000 euro
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media, si rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Per tutti i soggetti, inoltre, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contribuente può anche scegliere di ricevere il contributo a fondo perduto sotto forma di credito d’imposta, presentando l’apposito modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.