Come funziona il Decreto Sostegni, quali requisiti occorrono per ottenere il contributo a fondo perduto, come si calcola il calo di fatturato?

Ecco le FAQ redatte dall’Avvocato Francesco Verdebello, titolare dello Studio Legale Verdebello di Bari e consulente legale di ARAME, che illustrano le tutele previste in favore degli Agenti di commercio.


Quali tipi di aiuti prevede il Decreto – Sostegni per le partite IVA e, segnatamente, per gli agenti di commercio?

Un contributo a fondo perduto, non tassabile.


Esistono limitazioni a particolari categorie di Agenti di commercio? 

Allo stato attuale sembra di no. Sono incluse tutte le categorie, senza alcuna limitazione in base al Codice ATECO. 


Quali sono i requisiti di cui l’agente deve disporre per poter accedere al contributo di cui al Decreto Sostegni? 

  1. Partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto.
  2. Ricavi e/o compensi non superiori a 10 milioni di € nel 2019. 
  3. Fatturato medio mensile nell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019. 

Il contributo è previsto sia per gli agenti di commercio persone fisiche che per gli agenti di commercio Società? 

Sì. Con la precisazione che nel caso di richiesta del contributo avanzata alla Società, in virtù dell’autonomia patrimoniale della Società rispetto al patrimonio individuale dei singoli soci, il contributo va alla Società e non ai singoli soci. 


Per gli agenti di commercio che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, come opera il suddetto calcolo? 

Il fatturato medio mensile si calcola sui mesi di effettiva apertura dell’attività. Ad esempio, nel caso di apertura della partita IVA ad aprile 2020, si calcolerà la media mensile del fatturato confrontando il periodo aprile 2019 – dicembre 2019 (9 mesi) con il fatturato medio mensile 2020, prendendo, però come riferimento, non 12 mesi ma 9 mesi. 


Spetta qualcosa all’agente che abbia aperto la partita iva nel 2020? 

Sì. Spetta l’importo minimo previsto per il contributo: 

€ 1.000,00 per gli agenti persone fisiche.

€ 2.000,00 per gli Agenti – Società 


Esiste un importo massimo oltre il quale il contributo non può essere erogato? 

Sì. € 150.000,00


Come si procede al calcolo? 

Si dovranno prendere a riferimento da un lato il volume d’affari del 2020 e dall’altro il volume di affari del 2019 e verificare tra i due suddetti volumi di affari vi è una riduzione almeno pari al 30%. 


Nel caso in cui, nell’anno 2020, venga accertata la riduzione del 30%, come si dovrà ulteriormente procedere? 

 Si divide il volume di affari per 12 e si applica una percentuale variabile sulla differenza del calo:

  • 60% per i fatturati 2019 fino a € 100.000;
  • 50% fra € 100.001 e € 400.000;
  • 40% fino ai fatturati 2019 di € 1.000.000; 30% fino a € 5.000.000;
  • 20% fino ad € 10.000.000.

Ad esempio: l’agente di commercio Tizio ha avuto nel 2020 un volume di affari di € 30.000 e nel 2019 di € 80.000.Il calo di fatturato, quindi, è pari ad € 50.000 (80.000-30.000) è pari al 62,5%. 

Ciò significa che l’Agente di commercio Tizio, avendo avuto un calo di fatturato superiore al 30%, avrà diritto al contributo. 


Nell’esempio di cui sopra, come si calcola il contributo? 

Il contributo è così calcolato: 

  1. Si calcola il fatturato medio mensile del 2020, che sarà pari ad € 2.500 (30.000/12). 
  2. Si calcola il fatturato medio mensile 2019 pari ad € 6.667 (80.000/12). 
  3. Il calo di fatturato medio mensile sarà, quindi, pari ad € 4.167,00 (6.667-2.500), 
  4. Il sostegno che riceverà l’agente sarà pari ad € 2.500,00 (ovvero il 60% di 4.167,00).

Cosa bisogna fare una volta accertato il decremento di fatturato tra il 2020 ed il 2019 nella misura pari almeno al 30%?

Una volta accertato il calo di fatturato di almeno il 30%, deve essere presentata istanza di sostegno, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, e i pagamenti dovrebbero partire dal giorno 8 aprile.


Quanto tempo si ha per richiedere il contributo previsto dal Decreto Sostegni?

60 giorni dall’avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.


Quali le tempistiche di pagamento? 

Si parla di pagamenti che dovrebbero partire dall’8 aprile 2021. 


Sono previste proroghe per il versamento delle rate della Rottamazione – Ter?

Per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter delle cartelle i pagamenti della rate non versate sono così ridefinite:

  1. Per le quattro rate del 2020 non versate ci sarà tempo per versarle entro il 31 luglio 2021.
  2. Le rate in scadenza nel 2021 potranno essere versate entro il 30 novembre 2021.