È stata recepita a livello nazionale la Direttiva UE n. 2455/2017 in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza e servizi digitali nei confronti di soggetti non passivi Iva (B2C).
Quindi, da oggi 01.07.2021 si applicherà il criterio generale secondo cui le operazioni di commercio elettronico indirette saranno territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione dei beni (e quindi nel paese in cui risiede l’acquirente privato).
Le novità introdotte riguardano:
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- le vendite a distanza di merci e beni importati da Paesi terzi o da territori terzi;
- le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE a consumatori privati, facilitate tramite interfacce elettroniche;
- le forniture di servizi a consumatori privati da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE (oppure stabiliti nella UE ma non nello Stato membro di consumo).
Sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione delle novità:
- le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello stato di arrivo della spedizione o del trasporto.
Per tali tipologie di vendite, a decorrere dal 1 luglio 2021, viene introdotta un’unica soglia complessiva pari a euro 10.000 annue al di sopra della quale le vendite a distanza sono rilevanti ai fini Iva nel Paese nel quale è stabilito il destinatario .
La citata soglia di euro 10.000 è calcolata sommando per ciascun anno il valore totale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, al netto dell’Iva, nonché delle prestazioni di servizi elettronici resi (c.d. commercio elettronico diretto) a privati consumatori in altri Stati membri della UE.
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