Le principali novità riguardano l’impiego del Green Pass rafforzato, ottenibile con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione, e le quarantene per i vaccinati.

Si estende fino al 31 marzo 2022, nuova data di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass base (con vaccinazione, guarigione o tampone) per accedere ai luoghi di lavoro.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Sono aggiunti all’elenco di attività che possono essere svolte in zona bianca solo con green pass, i corsi di formazione privati in presenza.

I lavoratori che comunicano di non essere in possesso del Green Pass o risultano privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Prorogata la disposizione che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green Pass.

A tali imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è consentito di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Mezzi di trasporto e attività

Il Green Pass rafforzato (con vaccinazione o guarigione) diventa invece necessario per accedere a tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente il 31 marzo 2022), se ne estende l’uso a queste attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Quarantene

La quarantena precauzionale non si applica a quanti hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo (terza dose).

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, questi soggetti hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo se sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Il decreto prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. Nell’ultimo caso, la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.