Con la circolare n. 4 del 18/2/2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativi all’esclusione dall’IRAP prevista dalla Legge di Bilancio 2022 per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, compresi gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio costituiti in forma di ditta individuale.

CHI NON VERSA PIU’ L’IRAP

Le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ossia chi per professione abituale, ancorché non esclusiva, svolge le attività indicate nell’art. 2195 del Codice Civile, anche se non organizzate in forma d’impresa: attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti.

Non è soggetta ad IRAP nemmeno l’impresa familiare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01 gennaio 2022. L’impresa familiare, infatti, come chiarisce la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 176/2008, “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”. 

In tal senso è anche la risposta della medesima Agenzia delle Entrate all’interpello n. 195/2021, che chiarisce che l’unico soggetto in un’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa.

Per le stesse considerazioni sono escluse dall’IRAP, a decorrere sempre dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2022, anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria

L’esclusione dall’IRAP dei suddetti soggetti determina, a decorrere dal 2022, la caducazione degli obblighi documentali, contabili e dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento del tributo.

Importante

L’esclusione dall’IRAP si riferisce esclusivamente a chi esercita l’attività in forma individuale: gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio costituiti in forma societaria, continueranno a essere soggetti a IRAP anche dopo il 2021.

GLI ULTIMI ADEMPIMENTI

Se ancora soggette a IRAP nel 2021 le persone fisiche esercenti attività d’impresa e arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

  • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30 novembre 2022;
  • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 22 agosto 2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti d’imposta relativi al 2022.