La circolare INPS numero 54 dell’8 giugno 2023 stabilisce le linee guida per richiedere il bonus fino all’ammontare di 3.000 euro, previsto dal Decreto Alluvione a sostegno delle imprese coinvolte dalla calamità che ha colpito le regioni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

La misura si rivolge ai lavoratori autonomi compresi gli agenti di commercio, per i quali sono stati stanziati complessivamente 253 milioni di euro nel 2023.

Il contributo una tantum spetta ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati, ovvero operano prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 della Circolare e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. 

A quanto ammonta l’indennizzo

Il contributo è riconosciuto per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 ed è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, fino a un massimo di 3.000 euro.

L’indennità è erogata da INPS a cui deve essere presentata domanda adeguatamente documentata.

Il richiedente l’indennità è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.

Per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

L’Inps ha reso noto che, qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere il raggiungimento del complessivo limite di spesa previsto dal D.L. n.61/2023, non si provvederà all’accoglimento delle ulteriori domande.

Indicazione dei periodi di sospensione

L’Inps fornisce le indicazioni utili all’inserimento, nella domanda, dei periodi di sospensione dell’attività, il cui inizio e fine devono essere dichiarati dal lavoratore richiedente, sotto la propria responsabilità.

In particolare:

  • si può presentare una domanda per ogni periodo di sospensione oppure un’unica domanda per tutti i periodi;
  • i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 6 periodi, possono anche essere continuativi;
  • possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione relativi a periodi già trascorsi.

Come fare domanda

I potenziali destinatari delle indennità possono presentare domanda all’INPS entro il 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, accedendo con le proprie credenziali da questo link, oppure tramite contact center (803 164 da rete fissa; 06 164164 da rete mobile) o Patronato. 

Per maggiori dettagli, la circolare è consultabile qui.