Taglio dell’IRAP e contributi a fondo perduto per aziende e partite IVA sono tra le misure di sostegno all’economia più attese del Decreto Rilancio.

Questo Decreto-Legge, approvato il 13 maggio dal Consiglio dei Ministri, entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Secondo fonti giornalistiche, la firma da parte del Presidente della Repubblica dovrebbe avvenire già nella giornata del 14 maggio.

IRAP

Come spiega la relazione illustrativa del Decreto, le imprese con ricavi fino a 250 milioni e i lavoratori con un corrispondente volume di compensi non saranno tenuti al saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020. 

Resta invece l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo d’imposta 2019. La disposizione non si applica a banche, enti e società finanziari, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici.

Contributo a fondo perduto

È riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Non spetta a chi ha cessato l’attività al 31 marzo 2020. 

Andamento del fatturato

Per ottenere il contributo a fondo perduto, occorre che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 

A prescindere dall’andamento del fatturato

Il predetto spetta anche in assenza dei suddetti requisiti, per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1°gennaio 2019 e a chi, dalla data dell’insorgenza dell’evento calamitoso, ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Quanto spetta di contributo

Il contributo si calcola applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo riconosciuto sarà non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per soggetti diversi dalle persone fisiche, e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Le percentuali sono:

  • 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori ai 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso
  • 15% per soggetti con ricavi o compensi tra 400 mila e 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso
  • 10% per soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso

Decreto Rilancio: arrivano i contributi a fondo perduto

Taglio dell’IRAP e contributi a fondo perduto per aziende e partite IVA sono tra le misure di sostegno all’economia più attese del Decreto Rilancio.

Questo Decreto-Legge, approvato il 13 maggio dal Consiglio dei Ministri, entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Secondo fonti giornalistiche, la firma da parte del Presidente della Repubblica dovrebbe avvenire già nella giornata del 14 maggio.

IRAP

Come spiega la relazione illustrativa del Decreto, le imprese con ricavi fino a 250 milioni e i lavoratori con un corrispondente volume di compensi non saranno tenuti al saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020. 

Resta invece l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo d’imposta 2019. La disposizione non si applica a banche, enti e società finanziari, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici.

Contributo a fondo perduto

È riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Non spetta a chi ha cessato l’attività al 31 marzo 2020. 

Andamento del fatturato

Per ottenere il contributo a fondo perduto, occorre che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 

A prescindere dall’andamento del fatturato

Il predetto spetta anche in assenza dei suddetti requisiti, per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1°gennaio 2019 e a chi, dalla data dell’insorgenza dell’evento calamitoso, ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Quanto spetta di contributo

Il contributo si calcola applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo riconosciuto sarà non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per soggetti diversi dalle persone fisiche, e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Le percentuali sono:

  • 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori ai 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso
  • 15% per soggetti con ricavi o compensi tra 400 mila e 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso
  • 10% per soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso

Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, il contributo sarà erogato nella seconda metà di giugno dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Credito d’imposta

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, previsto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Indennità per professionisti

Riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro prevista nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.